Tutela delle cose d'interesse artistico e storico
Capitolo 1
Disposizioni Generali
Art. 1 - Sono soggette alla presente L. le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive ci vilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli in cunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di ra rita' e di pregio.
Vi sono compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse arti stico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 2 - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato ogget to di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazio ne nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri del le Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3 - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma ammini strativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'Art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse par ticolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse puo' prendere visione.
Art. 4 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'Art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti.
Le cose indicate nell'Art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichia razioni di cui al presente articolo.
Art. 5 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notificadelle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolaricaratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesseartistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo esseresmembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 6 - Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5.
Le cose immobili e mobili di proprieta' dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loroconservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
Art. 7 - Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perche' siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sullecose soggette alla presente legge.
Art. 8 - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procedera'per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorita' ecclesiastica.
Art. 9 - I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso,procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazionee di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle solecose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3e 5.
Art. 10 - i provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale,sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorita' inferiori e' ammesso, entro trentagiorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.
Capo II
Disposizioni per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose
Art. 11 - Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, aicomuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro perl'educazione nazionale.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi-non compatibili con illoro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio allaloro conservazione o integrita'.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicatodalla soprintendenza competente.
Art. 12 - Le disposizioni di cui al 1 e 2 comma dell'Art. precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata notificate ai sensi degli artt.2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza delcambiamento di dimora del detentore, questi dovra' darne notizia alla competente sovraintendenza, la quale potra' prescrivere le misure che ritenga necessarie perche' le cose medesime non subiscano danno.
Art. 13 - Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi , stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non allapubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazionenazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
Art. 14 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dellecose indicate negli artt. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti oistituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farleanche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.
Art. 15 - Le disposizioni di cui all'Art. precedente si applicano anche allecose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 1, 3 e 5.
Art. 16 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, dellescienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'Art. 14, leprovvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario.
Qualora l'ente dimostri di non essere in condizioni di sostenerla, il Mininistro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o inparte dallo Stato.
Art. 17 - Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 e ultimo comma dell'Art. precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare alloStato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.
L'ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro. Qualora laspesa non sia rimborsata, il Ministro ha la facolta' di acquistare la cosa alprezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.
Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facolta', l'ammontare della spesa sara' riscosso con le forme previste per la riscossione delle entratepatrimoniali dello Stato.
Art. 18 - I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, dellecose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbigo disottoporre alla competente soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprieta'privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agliartt. 3 e 5.
In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente,il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionaledell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 19 - Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavoriprovvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purche' nesia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla qualedovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
Art. 20 - Il soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.
La stessa facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.
In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministero non piu' tardi di60 giorni dall'ordine di sospensione.
Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica,l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 21- Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messain pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani-regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore , a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse siriferiscono.
Art. 22 - Con disposizione dei competenti soprintendenti, sara' vietato ilcollocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzidi pubblicita', che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3.
Capo III
Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose
Sezione I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali
Art. 23 - Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appar tengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.
Art. 24 - Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di cose di antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne siamenomato il pubblico godimento.
Il Ministro puo' altresi' autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le collezionidello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Art. 25 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare, conle cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' ed'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
Art. 26 - Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti,diversi da quelli indicati nell'Art. 23, possono essere alienate, previaautorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienzee delle arti, puo' rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presentelegge o al pubblico godimento della cosa.
Art. 27 - E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti diproprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'Art. 5.
Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'alienazione, ancheparziale, nei casi e modi di cui all'Art. 24.
Art. 28 - Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anchealle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.
Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e' riservato allo Stato ildiritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt.31 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia,a qualunque titolo, data in pagamento.
Art. 29 - Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra imateriali di risulta che per contratto siano stati riservati all' imprenditoredei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'Art. 1anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.
E' nullo ogni patto contrario.
Sezione II - Delle cose appartenenti a privati
Art. 30 - Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una dellecose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti e' tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, atitolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprieta' o la detenzione.
Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.
Art. 31 - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilitonell'atto di alienazione.
Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dal Ministro.
Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro,il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile dauna commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altrodall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte dellecose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto.
Art. 32 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.
In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante e' vietato di effettuare la tradizione della cosa.
La proprieta' passa allo Stato alla data del provvedimento col quale e' esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
Art. 33 - Il diritto di prelazione puo' essere esercitato dal Ministro perl'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.
Art. 34 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale, della educazione, delle scienze e delle arti, puo' vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprieta' privata, notificate aisensi dell'Art. 5 quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.
In caso di alienazione, totale o parziale, e' riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli artt. 31 e 32.Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o seriein tutto in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.
Capo IV
Disposizioni sulla esportazione ed importazione
Sezione I - Esportazione
Art. 35 - E' vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'eportazione dal territorio della Repubblica dellecose di cui all'Art. 1 della presente legge ed al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, che, o cosiderate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico,etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giuduzio deicompetenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e bellearti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.
Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamentedalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di Statodel Ministero dell'interno.
Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dalpresente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze. (1)
Art. 36 - Chiunque intenda eportare dal Regno cose di cui all'Art. 1 deve ottenere licenza.
A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione lecose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.
Le contestazioni tra l'eportatore e l'ufficio di esportazione sul pregiodella cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 37 - Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, laesportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e'soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:
fino a lire 1.000.000: otto per cento:
da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;
oltre lire 21.000.000 trenta per cento.
Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico dicui agli artt. 128 e 131 del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n.363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico (2).
Art. 38. - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello pergli scambi e le valute, puo', di volta in volta, prescrivere che la tassa diesporatazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.
Art. 39 - Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro perla pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nelladenuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelatodalla presente legge.
Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea il prezzo di acquisto e proposto dal Ministro stesso.
Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministroe non rinunzi alla esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo lemodalita' di cui all'Art. 37 (3).
Art. 40 - Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione siapplicano anche nei casi di esportazione temporanea.
La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo determinato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.
La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerataove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati neltermine stabilito.
Art. 41 - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello perle finanze, puo' concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggettiindicati nell'Art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppureall'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.
Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agentidiplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'Art. 1 costituenti il mobilio privato.
Sezione II - Importazione temporanea
Art. 42 - Le cose indicate nell'Art. 1, che siano importate dall'estero, nonsono soggette alla tassa di esportazione qualora la propria importazione siatemporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.
Detto termine sara' prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato.
Capo V
Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte
Art. 43 - Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di eseguirericerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cuiall'Art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobiliove debbono eseguirsi i lavori.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti,che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli artt.65e seguenti della L. 25 giugno 1865, n.2359. Invece dell'indennizzo, il Ministropuo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, oparte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Art. 44 - Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell'immobile sara' corrisposta dal Ministro, in denaro omediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ognicaso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modoirrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dalMinistro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Lespese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 45 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'Art. 1, in qualunque parte del territorio delRegno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministro.
Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spesefatte dal ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e inmodo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi unodal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 46 - Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni casonon puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicanole disposizioni di cui all'Art. 44, terzo comma.
Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, ilsecondo membro della commissiomne e' nominato dal concessionario, il quale deveanticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art. 47 - Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeogicheo, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'Art.1 deve ottenereautorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'Art. 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilasciodi una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superarela meta' del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dello Art. 44.
Art. 48 - Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cuiall'Art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvederevedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni enel luogo in cui sono state rinvenute.
Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita della autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.
Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dalMinistro per la educazione nazionale.
Art. 49 - Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascioin una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superareil quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano ledisposizioni del terzo comma dell'Art. 44.
Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art. 50 - Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbiaricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Cap. VI
Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
Art. 51 - E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nello Art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchiqualora le condizioni dell'originale lo consentono.
Art. 52 - Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'Art. 1di proprieta' dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto secondo lenorme che saranno stabilite (4) nel regolamento.
Art. 53 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli artt. 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi dell'Art.5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.
Capo VII
Disciplina delle espropriazioni
Art. 54 - Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possonoessere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilita', quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione afavore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.
Art. 55 - Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ededifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessarioper isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 56 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere,opere per il ritrovamento di cose di cui all'Art. 1.
Art. 57 - Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblicautilita' e' fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Capo VIII
Sanzioni
Art. 58 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro nonpresentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'Art. 4 o presentinouna denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale (5)
Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti.La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme ela procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.
Art. 59 - Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli artt. 11,1213, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesiad un anno e con l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500. 000 (6).
Il trasgressore e' tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministroper la educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione,delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai dannida lui prodotti alla cosa .
Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile,il trasgressoree' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.
Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Minitro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile dauna commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altrodal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relativesono anticipate dal trasgressore.
Art. 60 - Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni ed altrimezzi di pubblicita', e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.
Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente puo' disporre larimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicita' chiedendo all'uopo,ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.
Le spese sono a carico del trasgressore.
Art. 61 - Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto.
Resta sempre salva la facolta' del Ministro per l'educazione nazionale diesercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.
Art. 62 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istitutilegalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presentelegge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione finoad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (7).
Art. 63 - Chiunque ometta la denuncia prevista dall'Art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'Art. 32 e' punitocon la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000(8).
La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'Art. 34.
Art. 64 - Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'Art. 66, se per effetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 29 e 30 la cosa non si puo' piu'rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'Art. 4,puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.
Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solidoal pagamento della somma.
Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominare ai sensi dell'Art. 59.
Art. 65 - Se la cosa, temporaneamente eportata a' sensi dell'artt. 40 e 41,non viene reimportata nel termine precritto, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione dell'esportazione.
La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazioneper motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilte nel regolamento.
Art. 66 - E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multada lire 300.000 a lire 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, dellecose previste dalla presente legge e successive modificazioni:
a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa (9).
La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme dellalegge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.
Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o istituti legamente riconosciuti, il Ministro per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stessesiano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.
Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizionidell'Art. 64.
Art. 67 - Chiunque si impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenutefortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito aisensi dell'Art. 624 del codice penale.
Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessionedata l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'Art. 625 del codice penale.
Art. 68 - senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'Art. precedente,chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 e' punito conl'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (10).
Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, siapplica la disposizione dell'Art. 59.
Art. 69 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'Art. 51 e' punito con l'ammenda fino a lire 3.000.000 (11).
Art. 70 - Salvo che non sia prevista una pena piu' grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformita'della presente legge, e' punito con le pene di cui all'Art. 650 del codicepenale.
Disposizioni transitorie
Art. 71 - Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verra' stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnovera' lenotifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.
Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della L. 20 giugno 1909,n. 364, e relativo regolamento e della L. 19 maggio 1922, n. 778.
Per quanto riguarda le cose mobili di proprieta' privata il Ministro provvedera', nel termine che sara' indicato nel regolamento per l'esecuzione dellapresente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'Art. 3 ed al suodeposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.
Art. 72 - Nulla e' innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fide-commissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883,n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonche'le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778.
Art. 73 - Fino a quando non entrera' in vigore il regolamento da emanarsiper la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabilile norme del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.
Note:
(1) Articolo cosi' sostituito dall'Art. 1, D.L. 5 luglio 1972, n. 288.
(2) Articolo cosi' sostituito dall'Art. 6, D.L. 5 luglio 1972, n. 288 e modifi cato nell'ultimo comma, dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 487. Vedi anche, l'Art. 3 del citato D.L.
(3) Articolo cosi' sostituito dall'Art. 4, D.L. 5 luglio 1972, n. 288.
(4) Cosi' rettificato con errata-corrige della G.U. 14 novembre 1939, n. 264.
(5) Comma cosi' sostituito dall'Art. 15, L. 1 marzo 1975, n. 44.
(6) Comma cosi' sostituito dall'Art. 16, L. 1 marzo 1975, n. 44.
(7) Articolo cosi' sostituito dall'Art. 17, L. 1 marzo 1975 n. 44.
(8) Comma cosi' sostituito dall'Art. 18, L. 1 1975, n. 44.
(9) Comma cosi' modificato dall'Art. 19, L. 1 marzo 1975, n.44
(10) Comma cosi' sostituito dall'Art. 20, L. 1 marzo 1975, n. 44
(11) Articolo cosi' sostituito dall'Art. 21, L. 1 marzo 1975, n.44
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